Le Parti contraenti accordano il diritto di transito attraverso i rispettivi territori alle merci provenienti da una di esse o loro destinate, nell’ambito delle prescrizioni sul transito commerciale.
Die Vertragsparteien vereinbaren, sich das Transitrecht durch ihr Gebiet für Waren mit Ursprung oder Bestimmung des anderen Vertragsstaates im Rahmen der Vorschriften über den Transitverkehr zuzugestehen.
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