Le Parti Contraenti convengono di accordarsi reciprocamente il trattamento della nazione più favorita per quanto concerne i diritti e le formalità doganali, giusta le prescrizioni del GATT.2
Tuttavia tal trattamento non si estende ai vantaggi, alle concessioni e alle esenzioni che ciascuna Parte accorda, o accorderà,
Die beiden Vertragsparteien kommen überein, einander in bezug auf die Zollgebühren und Zollformalitäten die Meistbegünstigung gemäss den GATT2-Vorschriften zu gewähren.
Die Meistbegünstigung bezieht sich jedoch nicht auf die Vorteile, Zugeständnisse und Befreiungen, die jede der Vertragsparteien
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