0.946.294.541 Trattato di commercio del 27 gennaio 1923 fra la Svizzera e l'Italia

0.946.294.541 Handelsvertrag vom 27. Januar 1923 zwischen der Schweiz und Italien

Art. 21

Pur potendo fruire dei vantaggi maggiori che derivassero dal trattamento della nazione più favorita, i negozianti, i fabbricanti ed altri produttori dell’uno dei due paesi, come pure i commessi viaggiatori, avranno il diritto, presentando una tessera di legittimazione rilasciata dalle autorità del loro paese e osservando le formalità prescritte nel territorio dell’altro paese, di fare in questo paese gli acquisti per il loro commercio, fabbricazione o altra impresa e di cercarvi ordinazioni presso persone o ditte che rivendono o adoperano le merci offerte nella loro professione o industria, senza essere per ciò sottoposti a nessun dazio o tassa. Potranno portare con sè campioni o modelli, ma non merci, salvo nei casi nei quali ciò è permesso ai viaggiatori di commercio nazionali.

La tessera di legittimazione indicata nel capoverso primo del presente articolo dovrà essere stabilita secondo il modello contenuto nell’allegato E del presente Trattato12. A presentazione di questa tessera rilasciata dall’uno dei due paesi, sarà rilasciata nell’altro paese una nuova tessera che permetta ai viaggiatori di commercio di eseguirvi le loro operazioni di vendita e d’acquisto in conformità del capoverso primo del presente articolo.

Per ciò che concerne le industrie ambulanti, il commercio girovago e la ricerca d’ordinazioni presso persone che non esercitano nè industria, nè commercio, le disposizioni di cui sopra non sono applicabili e le Parti contraenti si riservano a questo proposito l’intera libertà della loro legislazione.

12 L’Allegato E è stato abrogato e sostituito dalla tessera di legittimazione prevista all’art. 10 della Convenzione internazionale 3 novembre 1923 per la semplificazione delle formalità doganali RS 0.631.121.1, della quale fanno parte la Svizzera e l’Italia.

Art. 22

Indem sie sich auch in dieser Hinsicht die Behandlung der meistbegünstigten Nation zusichern und unter Vorbehalt der Ausnahmen und Einschränkungen, die durch die Bestimmungen der beiden Länder festgesetzt sind, erklären die beiden vertragschliessenden Teile, allen anonymen, genossenschaftlichen oder sonstigen Handels-, Industrie-, landwirtschaftlichen oder Finanzgesellschaften (einschliesslich der öffentlichen und privaten Versicherungsinstitute), die nach den Gesetzen des einen der beiden Länder gebildet und ermächtigt sind, gegenseitig die Befugnis einzuräumen, sich auf dem Gebiete des andern Landes oder seiner Besitzungen niederzulassen, dort Zweiggeschäfte zu gründen, ihre wirtschaftliche Tätigkeit und alle ihre Rechte auszuüben sowie vor Gericht, sei es als Kläger oder Beklagte, aufzutreten, unter der einzigen Bedingung, dass sie sich nach den Gesetzen (inbegriffen die Finanzgesetze) dieses Staates und seiner Besitzungen richten.

 

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