1. Il gruppo di lavoro per i prodotti biologici («gruppo di lavoro») istituito a norma dell’articolo 6 paragrafo 7 del presente Accordo procede all’esame di ogni questione relativa al presente allegato e alla sua applicazione.
2. Il gruppo di lavoro esamina periodicamente l’evoluzione delle disposizioni legislative e regolamentari di ciascuna Parte nei settori contemplati nel presente allegato.
1. Die gemäss Artikel 6 Absatz 7 dieses Abkommens eingesetzte Arbeitsgruppe für ökologische Erzeugnisse (die «Arbeitsgruppe») prüft alle Fragen, die sich im Zusammenhang mit diesem Anhang und seiner Durchführung stellen.
2. Die Arbeitsgruppe prüft regelmässig die Entwicklung der unter diesen Anhang fallenden Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Vertragsparteien.
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