0.946.291.364.1 Accordo del 23 febbraio 1953 concernente il Regolamento dei Debiti fondiari in franchi svizzeri

0.946.291.364.1 Vereinbarung vom 23. Februar 1953 über die Regelung der Schweizerfranken-Grundschulden

Art. 6

1 Gl’interessi che giungono a scadenza a contare dal 1° gennaio 1953 dovranno essere trasferiti all’estero.

2 Gl’interessi contrattuali (interesse massimo nel senso dell’articolo 6, secondo capoverso, della Convenzione addizionale) sono ridotti del 25 per cento, ma non potranno essere inferiori al 4 per cento.

Art. 6

1 Die ab 1. Januar 1953 fällig werdenden Zinsen sind nach dem Ausland zu zahlen.

2 Der Vertragszins (Höchstzins im Sinne von Art. 6 Abs. 2 des Zusatzabkommens) ist um 25 %, jedoch nicht unter 4 % zu kürzen.

 

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