0.941.334.91 Convenzione del 19 giugno 2018 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Francese relativa al riconoscimento reciproco dei marchi ufficiali impressi sui lavori di metalli preziosi e sui lavori plurimetallici

0.941.334.91 Abkommen vom 19. Juni 2018 zwischen dem Schweizerischen Bundesrat und der Regierung der Französischen Republik über die gegenseitige Anerkennung der amtlichen Stempel auf Edelmetall- und Mehrmetallwaren

Art. 4

Le disposizioni della presente convenzione non impediscono a una delle Parti di effettuare prove saltuarie sui lavori di metalli preziosi e sui lavori plurimetallici recanti i marchi di cui all’articolo 2 della presente convenzione. Dette prove non devono essere eseguite in modo da ostacolare indebitamente l’importazione o la vendita dei lavori di metalli preziosi e dei lavori plurimetallici marchiati conformemente alle disposizioni della presente convenzione.

Art. 4

Die Bestimmungen dieses Abkommens hindern keine der beiden Parteien daran, Stichproben bei Edelmetall- oder Mehrmetallwaren vorzunehmen, welche die in Artikel 2 dieses Abkommens vorgesehenen Stempel tragen. Diese Proben dürfen nicht so vorgenommen werden, dass sie die Einfuhr oder den Verkauf von Edelmetall- und Mehrmetallwaren, die den Vorschriften dieses Abkommens entsprechend gestempelt sind, ungebührend behindern.

 

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