Gli Stati contraenti non sono obbligati ad applicare le disposizioni del paragrafo 1 dell’articolo 1 ai lavori in metallo prezioso che, dopo essere stati presentati a un Ufficio riconosciuto di controllo dei metalli preziosi e controllati e punzonati conformemente all’articolo 3, sono stati modificati mediante aggiunta di parti suppletive oppure in altro modo.
Die Vertragsstaaten sind nicht verpflichtet, die Bestimmungen des Artikels 1 Absatz 1 auf Edelmetallwaren anzuwenden, die nach ihrer Vorlage bei einem ermächtigten Punzierungsamt und ihrer nach Artikel 3 erfolgten Prüfung und Bezeichnung durch Hinzufügen oder auf andere Weise verändert worden sind.
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