Giusta la presente Convenzione s’intendono per «lavori in metallo prezioso» i lavori in platino, in oro, in palladio, in argento o in leghe di questi metalli come definiti nell’allegato I.
Im Sinne dieses Übereinkommens bedeutet der Begriff «Edelmetallwaren» Gegenstände aus Platin, Gold, Palladium, Silber oder deren Legierungen gemäss der Begriffsbestimmung in Anhang I.
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