0.941.16 Nuovi accordi di credito del Fondo monetario internazionale del 16 gennaio 2020

0.941.16 Neue Kreditvereinbarungen des Internationalen Währungsfonds vom 16. Januar 2020

Art. 7 Procedura in caso di richieste speciali di fondi

a)  Le richieste di fondi ai sensi dell’articolo 11 e) possono essere formulate in ogni momento tenendo conto dell’obiettivo stabilito nell’articolo 6 a) di ottenere dai partecipanti obblighi che corrispondano al volume dei loro accordi di credito, sempreché tali richieste non siano rivolte a un partecipante che a motivo della situazione attuale e prevedibile della sua bilancia dei pagamenti e delle riserve non figura nella lista dei Paesi la cui valuta è inclusa nel piano delle transazioni finanziarie ai fini del trasferimento e non è stato proposto a tale fine dal Direttore generale; oppure, qualora il membro sia stato incluso nel piano delle transazioni finanziarie, se la sua valuta non è utilizzata per trasferimenti secondo il piano a motivo della situazione della sua bilancia dei pagamenti e delle riserve al momento della richiesta di fondi. Le richieste di fondi ai sensi del presente articolo 7 a) non sottostanno alle procedure stabilite negli articoli 5 o 6.

b)  Le richieste di fondi ai sensi dell’articolo 23 possono essere effettuate in ogni momento e non sottostanno alle procedure stabilite negli articoli 5 o 6.

c)  Se il Fondo effettua richieste di fondi ai sensi del presente articolo, il partecipante deve eseguire speditamente il trasferimento corrispondente.

Art. 7 Verfahren für besondere Abrufe

a)  Abrufe nach Artikel 11 e) sind jederzeit mit Blick auf das in Artikel 6 a) niedergelegte Ziel, verfügbare Verpflichtungen der Teilnehmer erlangen, die dem Umfang ihrer Kreditvereinbarungen entsprechen, möglich, sofern Abrufe nicht an einen Teilnehmer gerichtet werden, der aufgrund seiner gegenwärtigen und voraussichtlichen Zahlungsbilanz- und Reserveposition nicht auf der Liste der Länder im Haushaltsplan betreffend die Überweisung seiner Währung steht und vom Geschäftsführenden Direktor nicht dafür vorgeschlagen wird; oder, falls das Mitglied in den Haushaltsplan aufgenommen wurde, die Währung des Mitglieds aufgrund seiner Zahlungsbilanz- und Reserveposition zum Zeitpunkt des Abrufs nicht für Überweisungen gemäss dem Plan verwendet wird. Abrufe nach Artikel 7 a) unterliegen nicht den in Artikel 5 oder Artikel 6 niedergelegten Verfahren.

b)  Abrufe nach Artikel 23 können jederzeit vorgenommen werden und unterliegen nicht den in Artikel 5 oder Artikel 6 niedergelegten Verfahren.

c)  Wenn der Fonds nach Artikel 7 einen Abruf vornimmt, hat der Teilnehmer die dementsprechende Überweisung zügig durchzuführen.

 

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