a) I termini impiegati nella presente decisione hanno il significato seguente:
- i)
- «importo di un impegno»: importo massimo, espresso in diritti speciali di prelievo, che un partecipante si obbliga a prestare al Fondo in virtù di un accordo di credito;
- ii)
- «Statuto»: Statuto del Fondo monetario internazionale;
- iii)
- «credito disponibile»: impegno di un partecipante al netto degli averi già impegnati o ritirati;
- iv)
- «valuta mutuata»: valuta trasferita al conto del Fondo in virtù di un accordo di credito;
- v)
- «richiesta di fondi»: notificazione data dal Fondo a un partecipante di eseguire un trasferimento al conto del Fondo, in virtù del suo accordo di credito;
- vi)
- «accordi di credito»: impegno di mettere risorse a disposizione del Fondo secondo le regole e le condizioni della presente decisione;
- vii)
- «valuta effettivamente convertibile»: una valuta inclusa nel piano delle transazioni finanziarie del Fondo ai fini di trasferimento;
- viii)
- «traente»: Stato membro che acquista la valuta mutuata dal conto delle risorse generali del Fondo;
- ix)
- «indebitamento del Fondo»: importo che esso si è impegnato a rimborsare in virtù di un accordo di credito;
- x)
- «Stato membro»: uno Stato membro del Fondo;
- xi)
- «partecipante»: Stato membro partecipante o istituzione partecipante;
- xii)
- «istituzione partecipante»: istituzione ufficiale di uno Stato membro che ha concluso con il Fondo un accordo di credito con il consenso di questo Stato membro;
- xiii)
- «Stato membro partecipante»: Stato membro che ha concluso un accordo di credito con il Fondo.
b) Ai fini della presente decisione, l’autorità monetaria di Hong Kong (Hong Kong Monetary Authority, «HKMA») è ritenuta l’istituzione dello Stato membro i cui territori includono Hong Kong, fermo restando che:
- i)
- i prestiti della HKMA e i versamenti del Fondo alla HKMA nel quadro della presente decisione sono effettuati, in linea di massima, nella valuta degli Stati Uniti d’America, a meno che il Fondo e la HKMA concordino una valuta di un altro Stato membro;
- ii)
- i riferimenti alla situazione della bilancia dei pagamenti e delle riserve agli articoli 5 c), 6 b) e c), 7 a) e 11 e) sono intesi come riferimenti alla situazione della bilancia dei pagamenti e delle riserve di Hong Kong. La HKMA non ha diritto di voto per quanto riguarda le proposte di attivazione ai sensi dell’articolo 5 c), nell’ambito di un piano di mobilizzazione di risorse ai sensi dell’articolo 6 b) o di una richiesta di fondi ai sensi dell’articolo 7 a), ed è esclusa dalle richieste di fondi ai sensi dell’articolo 6 c) se al momento della votazione, dell’accettazione del piano di mobilizzazione di risorse o della formulazione della richiesta di fondi comunica al Fondo che Hong Kong, in considerazione della situazione attuale e prevedibile della sua bilancia dei pagamenti e delle riserve, non può adempiere richieste di fondi conformemente ai suoi accordi di credito;
- iii)
- conformemente all’articolo 13 c) la HKMA è autorizzata a esigere il rimborso anticipato dei crediti che le sono stati trasferiti se il Fondo ritiene che la situazione della bilancia dei pagamenti di Hong Kong al momento del trasferimento sia sufficientemente solida da giustificare questo diritto.