1 Ciascuno Stato s’impegna a effettuare immissioni di pesci destinate a garantire una fauna ittica ottimale nel lago. Tali operazioni vanno effettuate allo scopo di assicurare una gestione razionale del patrimonio ittico rispettando gli equilibri biologici.
2 I pesci utilizzati a tale scopo devono provenire da riproduttori autoctoni.
3 Gli obiettivi del piano di ripopolamento annuale sono i seguenti:
| 15 000 000 avannotti; ciascuno Stato partecipa in modo uguale alla realizzazione di questi obiettivi |
| 800 000 estivali; ciascuno Stato partecipa in modo uguale alla realizzazione di questi obiettivi |
| 400 000 avannotti; obiettivo da realizzare nella misura del 50 per cento per Stato. |
4 Il ripopolamento dei salmerini e delle trote di lago può essere effettuato anche con preestivali, tenendo tuttavia conto che un estivale corrisponde a due preestivali.
5 Ogni stato fissa le condizioni della pesca dei riproduttori, in particolare l’inizio e la fine.
6 Ogni stato designa i pescatori abilitati alla pesca durante il periodo di protezione dei riproduttori di salmerini e di coregoni.
1 Zur Sicherung eines optimalen Fischbestandes im Genfersee setzen sich beide Staaten für eine nachhaltige Besatzwirtschaft ein. Dies erfolgt zur Sicherstellung einer rationellen Bewirtschaftung der Fischbestände unter Beachtung des biologischen Gleichgewichts.
2 Die zu diesem Zweck verwendeten Fische müssen einheimischem Laich entstammen.
3 Die Vorgaben des jährlichen Besatzplanes sind:
| 15 000 000 Brütlinge; diese Vorgaben sind |
| 800 000 Sömmerlinge; diese Vorgaben sind |
| 400 000 Brütlinge; diese Vorgaben sind |
4 Das Einsetzen von Saiblingen und Seeforellen kann durch Vorsömmerlinge erfolgen, wobei ein Sömmerling jeweils zwei Vorsömmerlingen entspricht.
5 Jeder Staat bestimmt die Bedingungen für die Laichfischfänge, insbesondere ihren Start und ihr Ende.
6 Jeder Staat bestimmt die Fischer, die für die Laichfischerei des Seesaiblings und der Felchen zuständig sind.
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