1 Ogni pescatore professionista deve inserire quotidianamente con inchiostro indelebile, sul modulo ufficiale delle statistiche, il peso e, per ogni specie interessata, il numero dei pesci catturati e il numero di attrezzi di pesca impiegati.
2 I pescatori professionisti sono tenuti a restituire il loro modulo delle statistiche nei 5 giorni successivi alla fine di ogni mese.
3 Ciascuno Stato può fissare prescrizioni complementari per quanto riguarda la pesca professionale.
1 Jeder Berufsfischer und jede Berufsfischerin muss täglich mit wasserfester Tinte das Gewicht und die Anzahl Fänge pro Art sowie die Anzahl der Fischereigeräte auf dem offiziellen Statistikformular eintragen.
2 Berufsfischer und Berufsfischerinnen sind verpflichtet, ihr Statistikformular innerhalb von fünf Tagen nach Ende jeden Monats abzugeben.
3 Beide Staaten können zusätzliche Regelungen für die Berufsfischerei vorsehen.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.