1. Per consolidare la fiducia nell’attuazione efficiente del presente Accordo, ogni Parte ha il diritto di sottoporre le misure della Parte esportatrice a un controllo e a una verifica, che possono includere:
2. Le procedure di cui al capoverso 1 lettere a e b devono essere effettuate secondo le disposizioni dell’allegato VI.
1. Um das Vertrauen in die effiziente Durchführung dieses Abkommens zu festigen, hat jede Partei das Recht, die Massnahmen der Ausfuhrpartei einer Kontrolle und Überprüfung zu unterziehen; dies kann Folgendes umfassen:
2. Die Verfahren gemäss Absatz 1 Buchstaben a und b sind nach den Bestimmungen von Anhang VI durchzuführen.
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