In caso di recesso o di esclusione di un membro, il Consiglio procede alla liquidazione dei conti del medesimo. L’Organizzazione conserva le somme già versate da detto membro, il quale rimane inoltre obbligato a versare alla stessa tutte le somme dovute alla data effettiva del recesso o dell’esclusione; nondimeno, se si tratta di una Parte contraente che non può accettare una modifica e che cessa quindi di partecipare all’Accordo a norma del paragrafo 2 dell’articolo 63, il Consiglio può liquidare i conti nel modo che gli sembra più appropriato.
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