Se il Consiglio conclude, conformemente alle disposizioni del paragrafo 3 dell’articolo 51, che un membro viene meno agli obblighi derivanti dal presente Accordo e che questa inadempienza ostacola seriamente il funzionamento dell’Accordo, esso può escluderlo dall’Organizzazione. Il Consiglio notifica immediatamente l’esclusione al depositario. Il membro in questione cessa di far parte dell’Organizzazione 90 giorni dopo la data della decisione del Consiglio.
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