1. Ciascuna delle Parti designa gli organismi responsabili per il controllo dell’applicazione del presente Allegato.
2. Le Parti si notificano reciprocamente le indicazioni e gli indirizzi di tali organismi entro e non oltre due mesi dall’entrata in vigore del presente Allegato. Detti organismi collaborano strettamente e direttamente.
1. Jede Partei benennt die Stellen, die für die Überwachung der Einhaltung dieses Anhangs zuständig sind.
2. Die Parteien teilen einander spätestens zwei Monate nach Inkrafttreten dieses Anhangs Namen und Anschriften der betreffenden Stellen mit. Zwischen diesen Stellen findet eine enge und direkte Zusammenarbeit statt.
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