Il presente protocollo aggiuntivo è applicato con effetto retroattivo a decorrere dal 1° gennaio 1988. Nella misura in cui sia applicabile l’articolo 8, i periodi di occupazione stabiliti prima di tale data sono presi in considerazione come se il presente protocollo fosse già stato in vigore.
Dieses Zusatzabkommen wird rückwirkend vom 1. Januar 1988 an angewendet. Beschäftigungszeiten, die vor diesem Zeitpunkt zurückgelegt worden sind, werden, soweit Artikel 8 des Abkommens Anwendung findet, berücksichtigt, als ob dieses Zusatzabkommen bereits gegolten hätte.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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