I rapporti medici nonché i risultati di esami necessari alla valutazione dell’invalidità ai sensi della legislazione applicata da uno degli istituti, sono portati a conoscenza dell’altro istituto mediante copie o originali, per quanto quest’ultimo tratti parimenti una domanda di prestazioni.
Der zuständige Träger stellt seine Verfügung mit einer Rechtsmittelbelehrung versehen direkt dem Antragsteller zu; eine Durchschrift davon übermittelt er der Verbindungsstelle des anderen Vertragsstaates.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.