0.831.109.714.12 Accordo amministrativo del 20 ottobre 1978 concernente le modalità di applicazione della Convenzione di sicurezza sociale del 20 ottobre 1978 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Svezia

0.831.109.714.12 Verwaltungsvereinbarung vom 20. Oktober 1978 über die Durchführung des Abkommens zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Königreich Schweden über Soziale Sicherheit vom 20. Oktober 1978

Art. 6

1 Le persone residenti in Svezia che esigono prestazioni dall’assicurazione-pensioni svizzera, possono inoltrare la loro domanda all’Ufficio Nazionale d’Assicurazione Sociale (Riksförsäkringsverket). Questo ente la trasmette alla Cassa svizzera di compensazione a Ginevra.

2 Le persone residenti in Svizzera che pretendono prestazioni dall’assicurazione-pensioni svedese possono presentare la loro domanda alla Cassa svizzera di compensazione, la quale la trasmette alla Cassa Generale d’assicurazione a Stoccolma (Riksförsäkringsverket).

3 Le persone residenti in un terzo Stato, che richiedono prestazioni dall’assicurazione-pensioni svizzera o svedese, devono rivolgersi all’istituto competente direttamente o tramite uno degli organismi di collegamento.

4 Se la domanda è indirizzata a un altro organismo non designato ai paragrafi da 1 a 3, questo organismo iscrive la data della ricezione della domanda sulla richiesta stessa e la trasmette immediatamente all’organismo competente, sia direttamente, sia per il tramite di uno degli organismi di collegamento.

Art. 7

Die zur Feststellung der Invalidität nach der für den einen Träger geltenden Gesetzgebung eingeholten ärztlichen Berichte und Untersuchungsergebnisse werden dem Träger des anderen Vertragsstaates in Abschrift oder im Original zur Kenntnis gegeben, sofern auch bei diesem ein Leistungsbegehren vorliegt.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.