0.831.109.682.11 Accordo amministrativo dell' 11 ottobre 2010 concernente l'applicazione della Convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Serbia

0.831.109.682.11 Verwaltungsvereinbarung vom 11. Oktober 2010 zur Durchführung des Abkommens zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Republik Serbien über Soziale Sicherheit

Art. 15 Rimborso delle spese

Gli importi dovuti dalle istituzioni degli Stati contraenti in virtù dell’articolo 20 capoverso 5 della Convenzione sono rimborsati separatamente per ogni singolo caso, su presentazione di un conteggio dettagliato corredato degli atti medici, al più tardi tre mesi dopo il ricevimento della domanda di rimborso.

Art. 15 Kostenerstattung

Die von den Trägern der Vertragsstaaten nach Artikel 20 Absatz 5 des Abkommens zu erstattenden Beträge werden nach Vorlage einer detaillierten Abrechnung mit den medizinischen Unterlagen für jeden Fall gesondert spätestens drei Monate nach Eingang der Forderung zurückerstattet.

 

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