(1) Quando, in virtù dell’articolo 15 capoversi 3 e 6 della Convenzione, i cittadini della Serbia o i loro superstiti possono scegliere tra il versamento della rendita e un’indennità unica, la Cassa svizzera di compensazione comunica loro anche l’importo che sarebbe loro eventualmente versato al posto della rendita e la durata complessiva dei periodi di assicurazione considerati.
(2) L’avente diritto deve fare la propria scelta entro il termine di 60 giorni a partire dal ricevimento della comunicazione della Cassa svizzera di compensazione.
(3) Se l’avente diritto non esercita il diritto d’opzione di cui al capoverso 2, la Cassa svizzera di compensazione gli assegna l’indennità unica.
(4) Questa conseguenza giuridica va segnalata all’assicurato nella comunicazione di cui al capoverso 1.
(1) Können Staatsangehörige von Serbien oder deren Hinterlassene gestützt auf Artikel 15 Absätze 3 und 6 des Abkommens zwischen der Ausrichtung der Rente oder einer Abfindung wählen, so teilt ihnen die Schweizerische Ausgleichskasse zugleich den Betrag, der ihnen gegebenenfalls anstelle der Rente gewährt würde sowie die Gesamtdauer der berücksichtigten Versicherungszeiten mit.
(2) Die berechtigte Person muss ihr Wahlrecht innerhalb von 60 Tagen nach Erhalt der Mitteilung der Schweizerischen Ausgleichskasse ausüben.
(3) Übt die berechtigte Person ihr Wahlrecht gemäss Absatz 2 nicht aus, so spricht ihr die Schweizerische Ausgleichskasse die einmalige Abfindung zu.
(4) Diese Rechtsfolge wird der versicherten Person in der in Absatz 1 erwähnten Mitteilung zur Kenntnis gebracht.
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