0.831.109.654.12 Accordo amministrativo del 24 settembre 1976 concernente le modalità di applicazione della Convenzione di sicurezza sociale dell'11 settembre 1975 tra la Confederazione Svizzera e il Portogallo (con appendici)

0.831.109.654.12 Verwaltungsvereinbarung vom 24. September 1976 zur Durchführung des Abkommens zwischen der Schweiz und Portugal über Soziale Sicherheit vom 11. September 1975 (mit Anlagen)

Art. 39

1 I beneficiari di prestazioni accordate secondo la legislazione di una delle Parti contraenti, che risiedono nel territorio dell’altra Parte, sono tenuti a comunicare all’organismo debitore, sia direttamente sia per il tramite dell’organismo di collegamento, qualsiasi cambiamento della loro situazione personale e familiare, del loro stato di salute, o della loro capacità di lavoro e di guadagno, che possano modificare i loro diritti o i loro obblighi, tenuto conto delle legislazioni indicate al secondo articolo della Convenzione e delle disposizioni di quest’ultima.

2 Gli organismi assicuratori si comunicano, per il tramite degli organismi di collegamento, le informazioni della stessa natura di cui vengono a conoscenza.

Art. 39

1 Die Bezüger von Leistungen nach der Gesetzgebung der einen Vertragspartei, die im Gebiet der anderen Vertragspartei wohnen, teilen dem leistungspflichtigen Träger alle Änderungen betreffend ihre persönliche und familiäre Lage, ihren Gesundheitszustand oder ihre Arbeits‑ und Erwerbsfähigkeit, welche ihre Rechte oder Pflichten auf Grund der in Artikel 1 des Abkommens aufgeführten Gesetzgebungen sowie auf Grund der Bestimmungen des Abkommens beeinflussen können, entweder direkt oder durch Vermittlung der Verbindungsstellen mit.

2 Die Versicherungsträger unterrichten einander durch Vermittlung der Verbindungsstellen über alle Auskünfte der obenerwähnten Art, die ihnen bekannt werden.

 

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