1 Tutte le difficoltà relative all’applicazione della presente Convenzione sono regolate di comune accordo dalle autorità competenti delle due Parti contraenti.
2 Nel caso in cui in questo modo non fosse possibile giungere ad una soluzione, la vertenza sarà sottoposta ad un organo arbitrale che dovrà comporla secondo i principi fondamentali e lo spirito della Convenzione. Le Parti contraenti stabiliranno, di comune accordo, la composizione e le regole di procedura di questo organo.
1 Alle Schwierigkeiten aus der Durchführung dieses Abkommens werden von den zuständigen Behörden der beiden Vertragsparteien im gegenseitigen Einvernehmen geregelt.
2 Kann auf diesem Wege keine Lösung gefunden werden, so wird der Streitfall einem Schiedsgericht unterbreitet, das ihn im Sinn und Geist dieses Abkommens zu entscheiden hat. Die Vertragsparteien regeln im gegenseitigen Einvernehmen die Zusammensetzung und das Verfahren dieses Gerichtes.
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