La cassa svizzera decide la domanda e comunica la decisione al richiedente. Essa ne invia una copia all’ente lussemburghese che le aveva trasmesso la domanda e vi aggiunge, in quanto possibile, le informazioni che quest’ultimo aveva chiesto in conformità del capoverso 2 dell’articolo 5.
Die Schweizerische Ausgleichskasse entscheidet über das Rentengesuch und stellt ihre Verfügung dem Gesuchsteller zu; eine Durchschrift davon sendet sie an die luxemburgische Stelle, die ihr das Gesuch übermittelt hatte, wenn möglich unter Beifügung der von dieser Stelle gemäss Artikel 5, Absatz 2, gewünschten Angaben.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.