Le disposizioni del presente Accordo, che concernono il pagamento delle rendite dell’assicurazione vecchiaia, invalidità e morte, sono applicabili per analogia al pagamento delle rendite dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni svizzera o di quelle dell’assicurazione contro gli infortuni lussemburghese.
Die die Auszahlung der Alters‑, Invaliden‑ und Hinterlassenenleistungen betreffenden Bestimmungen dieser Vereinbarung gelten sinngemäss für die Auszahlung der Leistungen aus der obligatorischen schweizerischen Unfallversicherung und aus der luxemburgischen Unfallversicherung.
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