Se per la concessione di una prestazione la legislazione di uno degli Stati contraenti o la presente convenzione esigono che la persona interessata sia domiciliata e dimori sul territorio di questo Stato o di uno degli Stati contraenti, la dimora sul territorio dell’altro Stato è equiparata alla dimora sul territorio del primo Stato.
31 Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 15 del Primo Acc. agg. del 9 feb. 1996, approvato dall’Ass. fed. il 18 set. 1996 e in vigore dal 1° nov. 1996 (RS 0.831.109.514.11).
Für die Gewährung von Hilflosenentschädigungen und Hilfsmitteln der Alters- und Hinterlassenenversicherung an Staatsangehörige der Vertragsstaaten, die im Gebiet eines Vertragsstaates wohnen, gilt der Bezug einer Altersrente nach der Gesetzgebung des anderen Vertragsstaates als Bezug einer Altersrente im Sinne der Gesetzgebung des ersten Vertragsstaates.
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