Per la concessione di assegni per grandi invalidi e di mezzi ausiliari dell’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti ai cittadini degli Stati contraenti, che dimorano sul territorio di uno di questi Stati, la riscossione di una rendita di vecchiaia conformemente alla legislazione dell’altro Stato è equiparata alla riscossione di una rendita di vecchiaia ai sensi della legislazione del primo Stato.
Anspruch auf Hilflosenentschädigung der Alters‑, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung sowie auf Hilfsmittel der Alters- und Hinterlassenenversicherung besteht ausschliesslich gegenüber der Versicherung des Vertragsstaates, in dessen Gebiet die berechtigte Person ihren Wohnsitz hat.
30 Fassung gemäss Art. 1 des Ersten Zusatzabk. vom 9. Febr. 1996, von der BVers genehmigt am 18. Sept. 1996 und in Kraft seit 1. Nov. 1996 (SR 0.831.109.514.11).
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