(1) I provvedimenti d’integrazione sono accordati ai cittadini degli Stati contraenti domiciliati sul territorio di uno di questi Stati conformemente alla legislazione dell’altro Stato se, immediatamente prima dell’esecuzione di tali provvedimenti, erano sottoposti all’obbligo contributivo conformemente alla legislazione di questo Stato sulla base di un rapporto d’impiego durevole a tempo pieno. Il rapporto d’impiego a tempo pieno è considerato durevole se è illimitato o concluso per una durata di almeno un anno e se l’attività svolta è sufficiente per coprire il fabbisogno vitale.
(2) I figli di cittadinanza di uno degli Stati contraenti che sono nati invalidi sul territorio di questo Stato sono parificati ai figli nati sul territorio dell’altro Stato se la loro madre vi è domiciliata e, prima della nascita, ha soggiornato durante al massimo due mesi sul territorio del primo Stato. In caso d’infermità congenita del figlio, l’assicurazione per l’invalidità dello Stato di domicilio della madre assume le spese avute durante i primi tre mesi dopo la nascita nella misura in cui sarebbe stata tenuta a concederle sul territorio di questo Stato. La prima e la seconda frase sono applicabili per analogia ai bambini nati fuori del territorio degli Stati contraenti; in questo caso l’assicurazione per l’invalidità dello Stato di domicilio della madre assume le spese per le prestazioni fornite all’estero, unicamente se queste ultime hanno dovuto essere concesse d’urgenza a causa delle condizioni di salute del figlio.
(3) Se, prima o durante l’esecuzione di provvedimenti d’integrazione, il domicilio è trasferito dal territorio di uno degli Stati contraenti al territorio dell’altro Stato, l’assicurazione del primo Stato rimane integralmente responsabile per le prestazioni uniche o di breve durata e, durante tre mesi al massimo, per le prestazioni di lunga durata; l’assicurazione del secondo Stato continua ad eseguire i provvedimenti come se il diritto ai provvedimenti fosse dato in virtù della sua legislazione. Le autorità competenti possono disciplinare in modo diverso, nel singolo caso, il trasferimento dell’obbligo delle prestazioni.
(4) Per quanto riguarda l’applicazione dei provvedimenti d’integrazione accordati dall’assicurazione di uno degli Stati contraenti, il territorio dell’altro Stato non è considerato territorio straniero.
27 Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 11 del Primo Acc. agg. del 9 feb. 1996, approvato dall’Ass. fed. il 18 set. 1996 e in vigore dal 1° nov. 1996 (RS 0.831.109.514.11).
Soweit für den Erwerb des Anspruchs auf Leistungen nach der Gesetzgebung eines Vertragsstaates das Bestehen eines Versicherungsverhältnisses vorausgesetzt wird, gelten als Versicherte
(1) die Staatsangehörigen der Vertragsstaaten,
(2) die Staatsangehörigen des anderen Vertragsstaates,
(3) andere Personen mit Wohnsitz im Gebiet des anderen Vertragsstaates, die unmittelbar vor Beginn der zur Invalidität führenden Unterbrechung der Erwerbstätigkeit nach der Gesetzgebung des ersten Vertragsstaates beitragspflichtig waren. Wird nach der Gesetzgebung dieses Vertragsstaates für den Erwerb des Anspruchs auf ordentliche Invalidenrente und deren Erbringung Wohnsitz im Gebiet dieses Staates vorausgesetzt, so gilt für Staatsangehörige von Drittstaaten mit Wohnsitz im Gebiet des anderen Vertragsstaates diese Voraussetzung als erfüllt, wenn zwischen deren Heimatstaat und einem der beiden Vertragsstaaten eine zwischenstaatliche Regelung über Soziale Sicherheit in Kraft ist. Satz 2 gilt nicht für ordentliche Invalidenrenten von Versicherten, die weniger als zur Hälfte invalid sind.
26 Fassung gemäss Art. 1 des Ersten Zusatzabk. vom 9. Febr. 1996, von der BVers genehmigt am 18. Sept. 1996 und in Kraft seit 1. Nov. 1996 (SR 0.831.109.514.11).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.