Nei casi in cui l’evento assicurato secondo il diritto svizzero si sia verificato dopo il 30 giugno 1969 e qualora una domanda di rendita di invalidità svizzera sia stata respinta con decisione amministrativa confermata o meno dalle autorità giurisdizio-nali, gli interessati possono presentare una nuova domanda di rendita; nei casi in cui la domanda sia presentata prima del 1o luglio 1975, le prestazioni sono corrisposte, fatta riserva dell’articolo 3, con decorrenza dalla data della realizzazione dell’evento assicurato; se la domanda è presentata successivamente al 30 giugno 1975 la rendita è concessa a decorrere dalla data di presentazione della domanda.
Fatto in due esemplari, l’uno in italiano, l’altro in francese, i cui testi fanno ugualmente fede, a Berna e a Roma, il 25 febbraio 1974.
Per l’Ufficio federale | Per il Ministero del Lavoro |
C. Motta | Bertoldi |
Ist der Versicherungsfall im Sinne des schweizerischen Rechts nach dem 30. Juni 1969 eingetreten, ein Gesuch um Zusprechung einer schweizerischen Invalidenrente jedoch abgewiesen worden, so kann, auch wenn die abweisende Verfügung durch die Rechtsprechung bestätigt wurde, ein neues Gesuch eingereicht werden; wird dieses Gesuch vor dem 1. Juli 1975 gestellt, so werden die Leistungen unter Vorbehalt von Artikel 3 ab dem Zeitpunkt des Eintritts des Versicherungsfalls gewährt; wird dieses Gesuch nach dem 30. Juni 1975 gestellt, so werden die Leistungen ab dem Zeitpunkt der Gesuchseinreichung gewährt.
Geschehen am 25. Februar 1974 in Bern und Rom, je in zweifacher Ausfertigung in französischer und in italienischer Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermassen verbindlich ist.
Für das Bundesamt | Für das Ministerium für |
C. Motta | Bertoldi |
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