Le rendite d’invalidità il cui diritto è acquisito in base alle disposizioni del presente Protocollo sono concesse con decorrenza non anteriore alla data di entrata in vigore dell’Accordo aggiuntivo.
Invalidenrenten, die gestützt auf dieses Zusatzprotokoll beansprucht werden können, werden frühestens ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens der Zusatzvereinbarung gewährt.
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