0.831.109.449.1 Convenzione di sicurezza sociale del 23 marzo 1984 tra la Confederazione Svizzera e lo Stato d'Israele (con Scambio di lettere)

0.831.109.449.1 Abkommen vom 23. März 1984 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Staat Israel über Soziale Sicherheit (mit Briefwechsel)

Art. 24

I termini di prescrizione e di perenzione previsti dalle legislazioni dei due Stati contraenti cominciano a decorrere, per tutti i diritti che derivano dalla presente Convenzione, al più presto alla sua entrata in vigore. In ogni caso, decorrono durante due anni a contare dalla data dell’entrata in vigore della Convenzione; restano riservate le disposizioni più favorevoli della legislazione nazionale.

Art. 24

Die Verjährungs‑ und Verwirkungsfristen nach den Gesetzgebungen der beiden Vertragsstaaten beginnen für alle Ansprüche, die auf Grund dieses Abkommens entstehen, frühestens mit dem Inkrafttreten des Abkommens. Sie betragen in jedem Falle zwei Jahre vom Datum des Inkrafttretens des Abkommens an gerechnet; günstigere innerstaatliche Vorschriften bleiben vorbehalten.

 

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