Le protesi e le prestazioni in natura di notevole importanza di cui all’articolo 17 capoverso 4 della Convenzione sono enumerate nell’appendice 1 al presente Accordo. Gli organismi di collegamento possono, se del caso, apportare di comune accordo delle modificazioni a questo allegato.
Die in Artikel 17 Absatz 4 des Abkommens erwähnten Körperersatzstücke und Sachleistungen von erheblicher Bedeutung werden in der Anlage 1 zu dieser Vereinbarung aufgezählt. Die Verbindungsstellen können je nach Bedarf Änderungen dieser Anlage vereinbaren.
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