In applicazione dell’articolo 17 capoverso 2 della Convenzione, l’organismo debitore rilascia all’assicurato una attestazione che definisce il suo diritto alle prestazioni dopo il trasferimento di dimora.
Bei der Anwendung von Artikel 17 Absatz 2 des Abkommens händigt der leistungspflichtige Träger dem Versicherten eine Bescheinigung aus über dessen Leistungsanspruch nach Verlegung des Wohnortes.
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