1. I cittadini svizzeri e greci o i loro superstiti dimoranti in Grecia inoltrano i loro ricorsi riguardanti le prestazioni dell’assicurazione svizzera contro gli infortuni al Tribunale cantonale delle assicurazioni, in Lucerna, e i loro ricorsi di diritto amministrativo contro le sentenze di un tribunale cantonale di assicurazione al Tribunale federale delle assicurazioni, in Lucerna, sia direttamente, sia per il tramite dell’I.K.A. In questo ultimo caso, la data di ricezione deve essere indicata sulla dichiarazione di ricorso.
2. I cittadini greci e svizzeri o i loro superstiti dimoranti in Svizzera inoltrano i loro ricorsi di qualsiasi genere contro le decisioni degli organismi di assicurazione greci a questi organismi sia direttamente per plico raccomandato, sia per il tramite dell’INSAI.
In questo ultimo caso, l’INSAI iscrive la data di ricezione sulla dichiarazione di ricorso prima di trasmetterlo all’I.K.A. a destinazione dell’organismo competente.
1. In Griechenland wohnhafte schweizerische und griechische Staatsangehörige oder ihre Hinterlassenen reichen ihre Klagen über Leistungen der schweizerischen Unfallversicherung beim Kantonalen Versicherungsgericht in Luzern und ihre Verwaltungsgerichtsbeschwerden gegen Urteile eines kantonalen Versicherungsgerichts beim Eidgenössischen Versicherungsgericht in Luzern entweder direkt oder durch Vermittlung des IKA ein. Im letzteren Fall ist das Eingangsdatum auf der Rechtsschrift zu vermerken.
2. In der Schweiz wohnhafte griechische und schweizerische Staatsangehörige oder ihre Hinterlassenen reichen alle ihre Beschwerden gegen Verfügungen griechischer Versicherungsträger entweder direkt mittels Einschreibebrief oder durch Vermittlung der SUVA bei den betreffenden Trägern ein.
Im letzteren Fall vermerkt die SUVA das Eingangsdatum auf der Beschwerdeschrift und übermittelt diese sodann dem IKA zuhanden des zuständigen Trägers.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.