(1) Qualora la presente convenzione sia denunciata conformemente all’articolo 74, i diritti a prestazione in denaro che una persona ha acquisito in virtù delle disposizioni della presente convenzione sono mantenuti, se:
(2) Prima della scadenza del periodo di cui all’articolo 74, e fatte salve le tutele di cui al paragrafo 1, gli Stati avviano discussioni su ulteriori opportune disposizioni di natura consequenziale e transitoria per la protezione delle persone interessate dalla denuncia della presente convenzione.
(1) Wird dieses Abkommen nach Artikel 74 gekündigt, so bleiben die Ansprüche auf Geldleistungen, die eine Person nach den Bestimmungen dieses Abkommens erworben hat, erhalten, wenn:
(2) Vor Ablauf der in Artikel 74 genannten Frist und unbeschadet der Schutzbestimmungen in Absatz 1 werden die Staaten Beratungen über geeignete Folge- und Übergangsregelungen zum Schutz der von der Kündigung des Abkommens betroffenen Personen aufnehmen.
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