1 Le spese sostenute in applicazione dell’articolo 24 capoverso 2 della Convenzione dall’istituto del luogo di soggiorno o della nuova dimora gli sono rimborsate dall’istituto competente alle condizioni previste dall’articolo 28 capoverso 4 della Convenzione, fondandosi sulle spese debitamente comprovate e risultanti dalla contabilità dell’istituto che ha erogato le prestazioni.
2 I conti sono presentati dopo liquidazione di ogni caso.
1 Der zuständige Träger erstattet gemäss Artikel 28 Absatz 4 des Abkommens dem Träger des Aufenthaltsortes oder des neuen Wohnortes den buchhaltungsmässig ausgewiesenen Betrag für die von diesem Träger in Anwendung von Artikel 24 Absatz 2 des Abkommens erbrachten Leistungen.
2 Die Abrechnungen werden nach Abschluss eines jeden Falles vorgelegt.
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