I diritti degli interessati, che hanno ottenuto la liquidazione di una pensione o di una rendita, anteriormente all’entrata in vigore della presente convenzione, sono riesaminati a loro domanda, tenuto conto delle disposizioni della presente convenzione. Siffatti diritti possono parimente essere riesaminati d’ufficio. In nessun caso il riesame deve avere per effetto la riduzione dei diritti anteriori degli interessati.
Ansprüche von Personen, deren Pension oder Rente vor dem Inkrafttreten dieses Abkommens festgestellt worden ist, werden auf Antrag nach diesem Abkommen neu festgestellt. Die Neufeststellung kann auch von Amtes wegen erfolgen. Eine Neufeststellung darf indessen keinesfalls zu einer Minderung der bisherigen Ansprüche der Berechtigten führen.
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