Per l’apertura, il mantenimento o il riacquisto del diritto a una pensione d’invalidità francese, i periodi assicurativi e i periodi assimilati compiuti secondo la legislazione svizzera sono computati nella misura in cui risulta necessario, a condizione che detti periodi non si sovrappongano.
Für den Erwerb, die Aufrechterhaltung und das Wiederaufleben des Anspruches auf eine französische Invalidenpension werden, soweit notwendig, die nach der schweizerischen Gesetzgebung zurückgelegten Versicherungszeiten und gleichgestellte Zeiten berücksichtigt, sofern sie sich nicht überschneiden.
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