I rapporti medici e i risultati d’indagini indispensabili alla valutazione dell’invalidità ai sensi della legislazione applicata da uno degli istituti sono portati a conoscenza dell’istituto dell’altro Stato contraente mediante originali o copie, a condizione che una domanda di prestazioni sia stata pure presentata a quest’ultimo istituto e che il richiedente abbia dato il proprio assenso a questa comunicazione.
Die zur Feststellung der Invalidität nach der für den einen Träger geltenden Gesetzgebung eingeholten ärztlichen Berichte und Untersuchungsergebnisse werden dem Träger des anderen Vertragsstaates in Abschrift oder im Original zur Kenntnis gegeben, sofern auch bei diesem ein Leistungsbegehren vorliegt und der Antragsteller dieser Übermittlung zugestimmt hat.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.