(1) Nei casi citati nell’articolo 7 capoverso 1 della Convenzione, gli istituti dello Stato, la cui legislazione è applicabile e che sono indicati nel capoverso 2, attestano a richiesta che il lavoratore trasferito rimane sottoposto alla legislazione di questo Stato.
(2) L’attestazione è rilasciata in due copie sull’apposito modulo
in Svizzera:
dalla competente Cassa di compensazione dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità e dall’assicuratore competente in materia d’infortuni,
in Finlandia:
dall’Istituto centrale delle pensioni.
(3) Nello Stato in cui il lavoratore è occupato temporaneamente, l’attestazione prevista nei capoversi 1 e 2
in Svizzera:
dev’essere esibita dal rappresentante del datore di lavoro in questo Stato all’attenzione dell’organismo competente,
in Finlandia:
dev’essere inviata in duplice copia all’Istituto centrale delle pensioni dal rappresentante del datore di lavoro in questo Stato o dal lavoratore. Quest’ultimo ne conserva una copia.
(4) Se la durata del trasferimento dovesse prolungarsi oltre il periodo iniziale di 24 mesi previsto nell’articolo 7 capoverso 1 della Convenzione, il datore di lavoro interessato deve presentare prima della scadenza di detto termine e con il consenso del lavoratore stesso una domanda di proroga conformemente all’articolo 9 della Convenzione
Queste autorità si accordano con uno scambio di lettere e comunicano la loro decisione agli istituti interessati del loro Paese.
(1) In den Fällen von Artikel 7 Absatz 1 des Abkommens bescheinigen die in Absatz 2 bezeichneten Träger des Vertragsstaates, dessen Gesetzgebung weiterhin angewandt wird, auf Antrag, dass der entsandte Arbeitnehmer der Gesetzgebung dieses Vertragsstaates unterstellt bleibt.
(2) Die Bescheinigung wird im Doppel auf dem hiefür vorgesehenen Formular ausgestellt, und zwar
(3) Die in den Absätzen 1 und 2 vorgesehene Bescheinigung ist im Staate der vorübergehenden Beschäftigung, und zwar
(4) Überschreitet die Entsendungsdauer die in Artikel 7 Absatz 1 des Abkommens vorgesehene Frist von 24 Monaten, so hat der entsendende Arbeitgeber im Einverständnis mit dem betreffenden Arbeitnehmer vor Ablauf dieser Frist ein Gesuch um Verlängerung nach Artikel 9 des Abkommens einzureichen, und zwar
Diese Behörden verständigen sich durch Schriftwechsel und teilen ihren Entscheid den beteiligten Trägern ihres Landes mit.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.