Gli istituti che devono versare prestazioni in applicazione della presente Convenzione soddisfano i loro obblighi pagando gli importi nella valuta del loro Paese.
Die nach diesem Abkommen geschuldeten Zahlungen können in der Landeswährung des leistungspflichtigen Trägers geleistet werden.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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