0.831.109.232.1 Convenzione di sicurezza sociale del 24 febbraio 1994 tra la Confederazione Svizzera e il Canada (con Protocollo finale)

0.831.109.232.1 Abkommen vom 24. Februar 1994 über Soziale Sicherheit zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und Kanada (mit Schlussprotokoll)

Art. 21

1 Ai fini dell’applicazione della presente Convenzione, le autorità competenti e gli istituti dei due Stati possono corrispondere in una delle loro lingue ufficiali direttamente tra loro e con le persone interessate qualunque sia il loro luogo di dimora.

2 Una richiesta o un documento non può essere rifuitato per il fatto che sia stato redatto in una lingua ufficiale dell’altro Stato.

3 Le decisioni di un istituto o di un tribunale che devono essere indirizzate personalmente all’interessato giusta la legislazione di uno dei due Stati possono essere inviate direttamente per lettera raccomandata all’interessato che dimora sul territorio dell’altro Stato.

Art. 21

1 Die zuständigen Behörden und die Träger der beiden Staaten können bei der Anwendung dieses Abkommens miteinander sowie mit den beteiligten Personen, unabhängig von deren Wohnort, in ihren Amtssprachen unmittelbar verkehren.

2 Eine Eingabe oder eine Urkunde darf nicht deshalb zurückgewiesen werden, weil sie in einer Amtssprache des anderen Staates abgefasst ist.

3 Entscheide eines Trägers oder eines Gerichts, die nach der Gesetzgebung des einen Staates dem Betroffenen persönlich zugestellt werden müssen, können diesem, wenn er im Gebiet des anderen Staates wohnt, durch eingeschriebenen Brief unmittelbar zugestellt werden.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.