L’organismo accentratore svizzero, come anche gli assicuratori austriaci competenti, devono informarsi reciprocamente circa il risultato della procedura di determinazione dei diritti alle prestazioni e successivamente, in quanto non derivi da un riallineamento generale dei tassi, circa ogni modificazione dell’ammontare delle prestazioni.
11 Nuovo testo giusta l’art. 1 del acc. completivo del 2 mag. 1974, in vigore dal 1° ott. 1974 (RU 1974 1515).
Die schweizerische Verbindungsstelle sowie die zuständigen österreichischen Träger haben einander über das Ergebnis des Feststellungsverfahrens und in der Folge über jede Änderung der Leistungshöhe, soweit die Änderung nicht Folge einer allgemeinen Anpassung ist, zu unterrichten.
10 Fassung gemäss Art. 1 der Zusatzvereinb. vom 2. Mai 1974, in Kraft seit 1. Okt. 1974 (AS 1974 1515).
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