(1) Gli istituti in questione si trasmettono reciprocamente e tempestivamente informazioni, all’occorrenza tramite gli organi di collegamento, sulle domande di prestazioni che esigono l’applicazione del Titolo II della Convenzione.
(2) Gli istituti si comunicano in seguito anche gli altri fatti aventi un’incidenza sulla determinazione delle prestazioni; essi corredano, se del caso, la loro relazione di certificati medici.
(1) Die in Betracht kommenden Träger unterrichten einander unverzüglich, gegebenenfalls über die Verbindungsstellen, über Leistungsanträge, auf die Abschnitt II des Übereinkommens anzuwenden ist.
(2) Die Träger teilen in der Folge einander auch die sonstigen für eine Leistungsfeststellung erheblichen Tatsachen, gegebenenfalls unter Beifügung ärztlicher Gutachten, mit.
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