1. Nessuna Parte contraente può disdire la presente Convenzione prima della scadenza di un periodo di quattro anni, dopo la data in cui la Convenzione è entrata in vigore per quanto la concerne, oppure prima della scadenza di qualsiasi altro periodo successivo di tre anni.
2. La disdetta avviene mediante notificazione al Segretario generale del Consiglio d’Europa ed ha effetto sei mesi dopo la data della ricezione della notificazione da parte del Segretario generale.
1. Jede Vertragspartei kann dieses Übereinkommen erst nach Ablauf eines Zeitraums von vier Jahren, nachdem das Übereinkommen für sie in Kraft getreten ist, oder nach Ablauf jedes weiteren Zeitraums von drei Jahren kündigen.
2. Die Kündigung erfolgt durch eine an den Generalsekretär des Europarates gerichtete Notifikation und wird sechs Monate nach Eingang der Notifikation beim Generalsekretär wirksam.
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