Le spese per le disinfezioni e pel funzionamento degli apparecchi (carbone, prodotti chimici, ecc.) saranno sopportate dallo Stato il cui medico le ha ordinate.
Die Kosten der Desinfektionen und der Inbetriebsetzung der betreffenden Apparate (Kohlen, Chemikalien usw.) sind von dem Staate zu tragen, dessen Arzt die Massnahmen angeordnet hat.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.