Ciascuno dei due Stati contraenti avrà facoltà di tenere nella stazione della ferrovia, a proprie spese, un medico incaricato della direzione di questo servizio.
Jeder der beiden Vertragsstaaten hat das Recht, auf seine Kosten im Bahnhof einen Arzt zu halten, um den vorgenannten Dienst zu leiten.
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Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.