(1) Le Parti si informano sulla conclusione delle rispettive procedure interne di approvazione e stabiliscono il momento dell’entrata in vigore per via diplomatica.
(2) La presente Convenzione può essere denunciata per scritto da ciascuna delle Parti per via diplomatica, rispettando un termine di denuncia di sei mesi.
(1) Die Parteien informieren sich über den Abschluss des innerstaatlichen Zustimmungsverfahrens und legen auf diplomatischem Weg den Zeitpunkt des Inkrafttretens fest.
(2) Diese Vereinbarung kann von jeder Partei auf diplomatischem Weg unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von sechs Monaten schriftlich gekündigt werden.
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