1. Ciascuna parte, adottando le misure opportune, vieta la fabbricazione, l’importazione o l’esportazione dei prodotti con aggiunta di mercurio di cui alla parte I dell’allegato A, dopo la data di eliminazione progressiva indicata per i prodotti in questione, a meno che l’allegato A preveda delle esclusioni o che la parte benefici di una deroga registrata in applicazione dell’articolo 6.
2. In alternativa al disposto del paragrafo 1, al momento della ratifica o dell’entrata in vigore di una modifica dell’allegato A nei suoi confronti, una parte può indicare che attua disposizioni o strategie diverse in relazione ai prodotti elencati nella parte I dell’allegato A. Una parte può scegliere questa opzione solo se può dimostrare di aver già ridotto al minimo la produzione, l’importazione e l’esportazione della maggior parte dei prodotti elencati nella parte I dell’allegato A e che ha attuato misure o strategie volte a ridurre l’utilizzo del mercurio in ulteriori prodotti non elencati nella parte I dell’allegato A al momento della notifica al segretariato della sua decisione di optare per questa alternativa. Inoltre le parti che optano per questa alternativa:
Al più tardi entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente convenzione, la conferenza delle parti, nell’ambito del processo di esame di cui al paragrafo 8, esamina i progressi e l’efficacia delle misure adottate a norma del presente paragrafo.
3. Ciascuna parte adotta misure per i prodotti con aggiunta di mercurio di cui alla parte II dell’allegato A conformemente alle disposizioni ivi stabilite.
4. Il segretariato, sulla base di informazioni fornite dalle parti, raccoglie e conserva informazioni sui prodotti con aggiunta di mercurio e le loro alternative, e mette tali informazioni a disposizione del pubblico. Il segretariato mette a disposizione del pubblico anche altre informazioni utili trasmesse dalle parti.
5. Ciascuna parte adotta misure atte a impedire che nei prodotti assemblati siano incorporati prodotti con aggiunta di mercurio la cui produzione, importazione ed esportazione non sono autorizzate ai sensi del presente articolo.
6. Ciascuna parte scoraggia la fabbricazione e la commercializzazione di prodotti con aggiunta di mercurio per finalità non note prima della data di entrata in vigore della convenzione, a meno che da una valutazione dei rischi e dei benefici del prodotto si accerti l’esistenza di benefici per la salute umana o l’ambiente. Le parti forniscono al segretariato, se del caso, informazioni su ogni prodotto di questo tipo, ivi comprese informazioni sui rischi e i benefici che comporta per l’ambiente e la salute umana. Il segretariato mette tali informazioni a disposizione del pubblico.
7. Qualsiasi parte può presentare al segretariato una proposta di iscrizione nell’allegato A di un prodotto con aggiunta di mercurio, nella quale devono figurare informazioni relative alla disponibilità, alla fattibilità tecnica ed economica e ai rischi e ai benefici per l’ambiente e la salute delle soluzioni alternative non contenti mercurio, tenendo conto delle informazioni di cui al paragrafo 4.
8. Al più tardi cinque anni dopo la data di entrata in vigore della convenzione, la conferenza delle parti esamina l’allegato A e può considerare la possibilità di modificarlo, ai sensi dell’articolo 27.
9. Nell’esame dell’allegato A in applicazione del paragrafo 8, la conferenza delle parti tiene conto almeno:
Spätestens fünf Jahre nach Inkrafttreten des Übereinkommens überprüft die Konferenz der Vertragsparteien im Rahmen des Überprüfungsprozesses nach Absatz 8 die Fortschritte und die Wirksamkeit der nach dem vorliegenden Absatz ergriffenen Massnahmen.
(3) Jede Vertragspartei ergreift für die mit Quecksilber versetzten Produkte, die in Anlage A Teil II aufgeführt sind, Massnahmen im Einklang mit den dort dargelegten Bestimmungen.
(4) Das Sekretariat sammelt und pflegt auf der Grundlage von Informationen, die die Vertragsparteien geliefert haben, Informationen zu mit Quecksilber versetzten Produkten und zu deren Alternativen und macht diese Informationen der Öffentlichkeit zugänglich. Ausserdem macht das Sekretariat der Öffentlichkeit alle sonstigen von den Vertragsparteien vorgelegten einschlägigen Informationen zugänglich.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.