1. Nella misura delle loro capacità e tenendo conto delle circostanze specifiche, le parti si impegnano a cooperare per sviluppare e migliorare:
- a)
- gli inventari sugli usi, il consumo e le emissioni atmosferiche e i rilasci nell’acqua e nel suolo, di origine antropica, di mercurio e di composti di mercurio;
- b)
- la modellizzazione e il monitoraggio, su basi geograficamente rappresentative, dei livelli di mercurio e di composti di mercurio nelle popolazioni vulnerabili e nei comparti ambientali, in particolare nel biota, come i pesci, i mammiferi marini, le tartarughe marine e gli uccelli, e la collaborazione per la raccolta e lo scambio di campioni pertinenti appropriati;
- c)
- le valutazioni dell’impatto del mercurio e dei composti di mercurio sulla salute umana e l’ambiente, oltre alle conseguenze sociali, economiche e culturali, in particolare per quanto concerne le popolazioni vulnerabili;
- d)
- metodologie armonizzate per le attività realizzate ai sensi delle lettere a), b) e c);
- e)
- informazioni sul ciclo ambientale, il trasporto (compresi il trasporto e il deposito a lunga distanza), la trasformazione e l’evoluzione del mercurio e dei composti di mercurio in vari ecosistemi, tenendo debitamente conto della distinzione tra emissioni e rilasci di mercurio di origine naturale e antropica e della rimobilizzazione del mercurio dai depositi storici;
- f)
- informazioni sul commercio e gli scambi del mercurio, dei composti di mercurio e dei prodotti con aggiunta di mercurio; e
- g)
- informazione e ricerca sulla disponibilità tecnica ed economica di prodotti e processi senza mercurio, sulle migliori tecniche disponibili e le migliori pratiche ambientali per ridurre e monitorare le emissioni e i rilasci di mercurio e dei composti di mercurio.
2. Ove opportuno, nello svolgimento delle attività di cui al paragrafo 1 le parti dovrebbero avvalersi delle reti di monitoraggio e dei programmi di ricerca esistenti.